Patrocinatore Stragiudiziale

Il “Patrocinatore Stragiudiziale” è un libero professionista che fornisce servizi di consulenza legale, assistenza tecnica, e patrocinio stragiudiziale in favore di imprese, famiglie, consumatori e utenti, che abbiano subito danni, e che intendano conseguirne il giusto risarcimento.

L’ambito di operatività dei “patrocinatori stragiudiziali” è principalmente correlato all’assistenza e consulenza nei danni conseguenti alla circolazione stradale di veicoli, ma si estende anche alla tutela risarcitoria degli infortuni sul lavoro, della malasanità, e comunque di ogni altro evento di danno. 

Questa professione, già liberamente esercitata dalla seconda metà degli anni ’60 (soprattutto in Veneto ed Emilia Romagna) con licenza amministrativa rilasciata dalle Questure competenti per territorio, ai sensi dell’art. 115 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (che prevedeva un generico inquadramento quale “Agenzia d’Affari”), ha trovato il suo definitivo e specifico inquadramento con l’approvazione nel 2013 della NORMA UNI 11477, che ne ha delineato il profilo professionale, stabilendone l’ambito operativo, ed i requisiti di abilità, conoscenza e competenza, oltre all’obbligo della formazione continua (che si realizza con la partecipazione a corsi, convegni e seminari accreditati).

L’entrata in vigore della Legge n. 4 del 14 Gennaio 2013 (in materia di professioni non organizzate in Ordini e Collegi) ha attribuito alla professione un nuovo e definitivo inquadramento giuridico, consentendone lo svolgimento sia in forma individuale, che in forma di società (di persone, di capitali, e cooperativa). 
 
Gli elementi che maggiormente hanno contribuito al successo di questa professione, risiedono da un lato nella conoscenza approfondita che i patrocinatori in possesso della citata Certificazione di Conformità possono vantare sulle specifiche materie oggetto del proprio circoscritto ambito operativo (materie giuridiche in punto di responsabilità civile e penale, medicina legale, tecniche peritali di estimo e meccanica dei sinistri) e dall’altro nelle modalità innovative con cui vengono concordati i compensi e gli onorari professionali, che sono pagati dalla clientela solo al termine dell’incarico, e : 
- solo all’esito favorevole della pratica, senza anticipi e senza fondi spese
- in misura percentuale all’esito stesso, secondo specifici accordi scritti

La certezza per il cliente-utente-consumatore che il compenso per l’attività professionale svolta sarà proporzionato al risultato conseguito, senza “minimi di legge” di sorta, costituisce una novità assolutamente innovativa nel panorama delle professioni intellettuali, decisamente apprezzata dalla clientela, che ne percepisce il contenuto di trasparenza e correttezza.
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